Statuto

VELO CLUB NOVARESE

Centro Giovanile Ciclismo
Assocciazione sportiva Dilettantistica

Associazione Fondata nel 1925
Stella d’Argento C.O.N.l. al Merito Sportivo 1981
Distinzione d’Oro F.C.l. al Merito del Ciclismo 1993
Stella d’Oro C.O.N.l. al Merito Sportivo 1995

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STATUTO SOCIALE

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Art. 1 – COSTITUZIONE

1 – L’ UNIONE CICLISTICA NOVARESE, fondata nel 1925, e che il 24/01/86 ha assunto la nuova denominazione di – ”VELO CLUB NOVARESE – CENTRO GIOVANILE CICLISMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA” assume ora la nuova denominazione “VELO CLUB NOVARESE – CENTRO GIOVANILE CICLISMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” in sigla V.C.N.C.G.C.A.S.D., e di seguito Associazione, è priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile

Art. 2 – FINALITÀAFFILIAZIONE

1- ll V.C.N.C.G.C.A.S.D., è una Associazione apartitica e aconfessionale, ed ha per oggetto:

a) organizzare le attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

b) promuovere la formazione di squadre di corridori ciclisti per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive ciclistiche, nonché I’organizzazione delle stesse ad ogni livello;

c) stimolare lo spirito d’amicizia e di solidarietà fra tutti gli associati;

d) favorire I’ulllizzo deltempo libero degli associati mediante:

-I’organizzazione d’intrattenimenti e di manifestazioni di qualsiasi tipo;

-I’istituzione di circoli gestendo direttamente i bar e/o mense e/o affidandone la gestionea terzi;

e) svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sociali;

f) compiere operazioni, anche di natura immobiliare, mobiliare o finanziaria, per la realizzazione delle finalità istituzionali e in ogni caso attinenti alle stesse;

g) affittare od assumere I’uso e disponibilità d’immobili, assumere personale e richiedere licenze, mutui, permessi ed autorizzazioni d’ogni genere.

2- L’Associazione è caratterizzata:

. dall’assenza di fini di lucro;
. dal rispetto del principio di democrazia interna;
. dall’elettività e gratuità degli incarichi degli amministratori;
. dall’obbligatorietà del rendiconto economico e finanziario annuale;
. dall’obbligatorietà della tenuta, e aggiornamento, del libro dei soci.

3- L’Associazione, per il conseguimento delle finalità sportive di cui al comma 1, accetta di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in sigla C.O.N.I. e delle Federazioni sportive internazionali.

L’associazione si affida alla Federazione Ciclistica Italiana, di seguito F.C.I. e si impegna:

– ad applicare e rispettare lo statuto, i regolamenti e comunque qualsiasi altra disposizione emanata dagli organi della Federazione;

– ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovesse adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinari attinenti alle attività sportiva del ciclismo e a collaborare nella lotta per la prevenzione e repressione dell’uso di sostanze dopanti.

Art. 3 – SEDE – DURATA – COLORE SOCIALE/STEMMA

1. La sede dell’associazione è in Novara

2. La durata dell’associazione, è illimitata, e la stessa può essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria di cui all’articolo 16.

3. Il colore sociale è l’azzurro; lo stemma è rappresentato da uno scudetto rosso con croce bianca con al centro una ruota di bicicletta.

Art. 4 – SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato.

2. Possono aderire all’associazione, persone d’ambo i sessi, maggiorenni, previa presentazione di domanda in carta semplice indirizzata al Presidente dell’associazione.

3 L’associazione è composta dalle seguenti categorie di socio:

a) sostenitori,

b) ordinari.

Il socio sostenitore è colui che svolge, nell’ambito dell’Associazione, le attività di diretta attuazione delle finalità istituzionali.

È socio ordinario colui che sostiene direttamente e/o indirettamente, le attività dell’attività ciclistica.

4. Il socio, persona fisica:

– non può essere ammesso se ha riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;

– non è soggetto ad alcuna limitazione dei propri diritti.

5. L’ammissione a socio dell’Assemblea è a tempo indeterminato, avviene a domanda controfirmata dell’interessato ed è decretata dal Consiglio direttivo di seguito (C.D.).

– Il socio con la domanda di ammissione s’impegna ad osservare lo Statuto . i regolamenti e le disposizioni del C.D. .

– L’ ammissione è subordinata all’accoglienza da parte del C.D. il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

– Il socio s’impegna a versare la quota sociale alle date determinate dal C.D.

– Il socio ha diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni organizzate dall’associazione ed ad utilizzare le attrezzature e gli impianti di proprietà dell’Associazione medesima.

6. La qualifica di socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità dichiarata dal C.D. o per radiazione.

7. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione, al versamento della quota annua d’iscrizione ed al versamento di specifiche quote annue relative alla diretta attuazione delle finalità di cui all’art. 2. È in ogni modo facoltà del socio di effettuare elargizioni volontarie, fermo restando il rispetto dei versamenti annuali previsti dal C.D. È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ferma restando, in osni caso, il diritto di recesso.

Art. 5 – QUOTA SOCIALE

1. Ciascun socio è tenuto a versare la quota di adesione all’atto della presentazione della domanda, la quota sociale annuale, stabilita dall’Assemblea dei soci, nei termini ed entità da essa indicati.

2. Il versamento delle quote contributive non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

3. Altri versamenti che possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque ritenuti a fondo perduto; non sono rivalutabili ne ripetibili in nessun caso.

4. Non si può far luogo alla richiesta di rimborso di quanto erogato all’Associazione a titolo di libero versamento, in occasione di scioglimento dell’Associazione, in caso di morte, d’estinzione, di recesso o d’esclusione della stessa.

5. I soci che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei 10 giorni successivi alla comunicazione, al pagamento delle quote sociali maturate saranno dichiarati dal C.D. sospesi da ogni diritto sociale.

Art. 6 – DIRITTO DI PAROLA E DI VOTO – CARICHE SOCIALI -DIVIETO

1. Nelle Assemblee, ordinaria e straordinaria, ha diritto di voto il socio che sia iscritto all’associazione da almeno tre mesi.

2. Ogni socio ha un solo voto.

3. Ogni socio prende parte alle Assemblee, ordinaria e straordinaria, con diritto di parola di voto attivo e passivo purché in regola con i versamenti associativi obbligatori.

4. Il socio atleta maggiorenne può essere invitato a partecipare alle Assemblee, ordinaria e straordinaria, senza alcun diritto.

5. Le cariche sociali hanno carattere onorifico e sono accettate ed espletate a titolo gratuito. Esse attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione.

6. Agli Amministratori è fatto divieto di ricoprire la medesima carica sociale in altre Società o ùassociazioni sportive nell’ambito della F.C.I.

7. Nelle deliberazione del rendiconto economico e finanziario ed in quelle che riguardano la loro responsabilità. gli Amministratori sociali non hanno voto.

Art. 7 – PATRIMONIO SOCIALE

1. Per l’adempimento delle sue finalità l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

a) delle quote di ammissione, di quelle annue di adesione;

b) da introiti, da sottoscrizioni o raccolte occasionali;

c) da introiti e da occasionali attività commerciali esercitate;

d) da contributi e da elargizioni di soci, di terzi o di Enti pubblici, ricevute a titolo di liberalità;

e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.

2. Il patrimonio sociale è costituito:

a) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;

b) dal materiale, attrezzi sportivi ed indumenti;

c) da tutti gli altri beni, immobili e mobili, acquistati dall’Associazione stessa;

d) da donazioni, lasciti o successioni.

3. L’anno sociale e l’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; possono però, essere determinati in modo diverso qualora ciò avvenga deliberato dal C.D. ed apporvato dall’Assemblea dei soci.

4. Eventuali avanzi di gestione nonché utili, fondi, riserve o capitale devono essere utilizzati esclusivamente per il conseguimento delle finalità sociali e non possono in nessun caso essere distribuiti fra i soci, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposto dalla legge.

Per eventuali passività si deve provvedere nella forma e nei modi che di volta in volta l’Assemblea p chiamata a deliberare in merito.

Art. 8 – ORGANI SOCIALI DELL’ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell’associazione:

a) L’Assemblea generale dei soci

b) Il consiglio direttivo;

c) Il presidente;

d) Il revisore dei conti.

Art. 9 – ASSEMBLEA GENERALE – ORDINARIA / STRAORDINARIA

ASSEMBLEA GENERALE

1. L’assemblea generale dei soci è l’organo deliberativo sovrano dell’associazione. È convocata in sessione ordinaria e/o straordinaria ed è composta dai soci di cui all’art. 4.

2. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un’ altro socio con diritto di voto conferendogli apposita delega scritta. Nessun socio può disporre più di due voti compresi il suo.

3. L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal C.D. con avviso diretto ai soci aventi diritto, almeno otto gironi precedenti la data di celebrazione della stessa.

4. L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per la sola Assemblea elettiva è prescritta, in prima convocazione, la presenza o la rappresentanza della metà più uno dei soci con diritto di voto mentre, in seconda convocazione, è sufficiente il trentacinque per cento dei voti come sopra determinati (presenti o rappresentati). Per le modifiche allo Statuto è prescritta, in prima convocazione, la presenza o la rappresentanza dei due terzi dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, il cinquanta per cento più uno dei voti coma sopra descritti.

5. L’assemblea decide a maggioranza assoluta dei votanti.

6. Qualora l’Assemblea. elettiva non possa regolarmente costituirsi per mancanza della prescritta presenza o rappresentanza dei soci con diritto di voto, gli organi eletti rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione e si procede in conformità a quanto previsto dall’art. 11 comma 4. Se l’Assemblea, così convocata, non potesse ancora regolarmente costituirsi, i soci presenti, a prescindere dal numero dei voti rappresentati possono concedere al C.D. la proroga di un anno con pieni poteri. La decisione deve essere assunta a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea. Qual’ ora tutto questo non dovesse verificarsi, l’Assemblea procede alla nomina di un commissario straordinario che resta in carica fino al ripristino della normalità.

7. L’Assemblea è aperta dal Presidente dell’Associazione, ed è presieduta da un socio od anche da persona al di fuori dell’Associazione, eletto dall’Assemblea stessa a tale scopo. Il presidente incarica un socio di espletare le funzione di segretario. In occasione delle Assemblea elettive, si nomina la commissione di scrutinio per le votazioni.

8. Le votazione avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto segreto.

9. Delle riunioni d’Assemblea, si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della stessa.

10. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese validamente a norma di Statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti e non possono essere modificate, se non con altra delibera di successiva Assemblea.

ASSEMBLEA IN SEDUTA ORDINARIA

11. Il presidente dell’Associazione, convoca l’Assemblea Ordinaria almeno una volta all’anno, che ha il compito di:

a) discutere e votare la relazione “morale-tecnica-finanziaria” predisposta dal C.D. relativa all’anno sociale trascorso;

b) approvare il rendiconto economico e finanziario corredato dalla relazione del revisore dei conti relativo all’anno sociale trascorso;

c) delineare gli indirizzi generali da svolgere da parte dell’Associazione;

d) determinare, in occasione dell’Assemblea che procede quell’elettiva, il numero dei componenti del C.D.;

e) eleggere nell’anno successivo ai Giochi Olimpici estivi, con votazione per schede segrete e separate, il C.D. ed il Revisore dei Conti, L’elezione degli organi dell’Associazione, non può essere in alcun modo vincolato o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato di cui all’art 6. Tutti gli eletti rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili;

f) approvare i regolamenti predisposti dal C.D.;

g) rattificare le proposte di radiazione presentate dal C.D. o dal Collegio Arbitrale;

h) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno proposto o argomenti scritti e motivati, dai soci, che interessi la vita dell’Associazione.

12 Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea, a disposizione dei soci che abbiano interesse alla visione.

ASSEMBLEA IN SEDUTA STRAORDINARIA

13 L’assemblea generale dei soci, in seduta straordinaria:

a) delibera le modifiche dello Statuto;

b) procede alle elezioni prescritte dallo Statuto o per ravvisata necessità;

c) delibera sullo scioglimento dell’Associazione, nomina i liquidatori e ne fissa i poteri;

d) le decisioni sono adottate con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

14 La convocazione dell’Assemblea, oltre che al Presidente – motu proprio – e del C.D. a seguito di propria deliberazione, può essere richiesta da 1/3 dei soci con diritto di voto, presentando domanda scritta e motivata al Presidente con relativa proposta da inserire all’ordine del giorno. In tal caso l’Assemblea stessa deve essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e deve tenersi entro i successivi quindici giorni. Le delibere sono adottate con la maggioranza più uno dei votanti.

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il C.D. è l’Organo della volontà espressa dall’Assemblea.

  • COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

2. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) gestire l’Associazione in ogni suo apsetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, il compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione al criterio direttivo ricevuto;

b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

c) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, le previsioni di spesa riguardanti l’esercizio dell’anno successivo;

d) redigere entro il 31 marzo d’ogni anno il rendiconto economico/finanziario;

e) predisporre la relazione “morale-tecnica-finanziaria “;

f) adottare provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

g) stabilire annualmente:

  • la quota minima da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione;
  • la quota sociale minima annua;

h) fissare la data dell’assemblea generale ordinaria e straordinaria;

i) predisporre gli eventuali regolamenti interni o di attuazione dello Statuto per l’ordinamento dell’attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea

COMPOSIZIONE

3. il C.D. è composto da cinque a nove consiglieri eletti dai soci con diritto al voto, i quali possono esprimere un numero di preferenze non sup1eriori al numero di consiglieri da eleggere.

Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano d’iscrizione all’Associazione ed in caso d’ulteriore parità il più anziano di età.

Non possono essere eletti nel C.D. più di due componenti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

4. Il C.D., nella prima riunione dopo la sua elezione da affettuarsi non oltre venti giorni dall’elezione stessa, elegge nel suo seno:

  • il Presidente, che è anche il Presidente dell’Associazione;
  • il Vicepresidente, che è anche Vice Presidente dell’Associazione;
  • il Segretario;

Il C.D. può nominare inoltre il tesoriere ed assegnare altri incarichi determinandone funzioni, competenze e responsabilità.

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE.

5. Il Presidente per delega del C.D. ed a norma di Statuto, dirige l’Associazione ed ha la rappresentanza di fronte ai terzi ed anche in giudizio; ad esso spetta la firma sociale ed opera per l’ordinaria amministrazione.

6. Il Presidente convoca e presiede il C.D., nel quale ha voto decisivo in caso di parità, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni e sorveglia il buon andamento amministrativo Associazione

7. Il Presidente, in casi eccezionali di necessità e urgenza, può deliberare su materie di competenza del C.D. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del C.D. stesso nella sua prima riunione successiva, che deve tenersi entro cinquanta giorni, il quale verificherà anche se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi della necessità dell’urgenza tali da legittimare il provvedimento.

8. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente assumendone il potere ogni qual volta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

9. Il Segretario assicura l’esecuzione di tutti gli adempimenti e decisioni deliberate dal C.D., redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, e coadiuva il Presidente ed il C.D., nell’esplicazione dell’amministrazione dell’Associazione.
Può assumere il compito di tesoriere, qualora non venga nominato un Tesoriere.

10. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione, e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

11. Il C.D. deve essere convocato almeno cinque volte all’anno ed inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei suoi componenti; in tal caso il Presidente è tenuto a convocarlo nel termine improrogabile di 5 giorni dalla data di ricezione della richiesta e di effettuarlo, al massimo, entro i successivi 10 giorni.
Le riunioni del C.D sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri ; esso delibera a maggioranza di voti.

12. Partecipano di diritto alle riunioni del C.D., con voto consultivo, i soci eletti in organi nazionali e territoriali della F.C.I.; il Presidente può invitare ad assistere ai lavori del C.D. tesserati, tecnici, atleti, od altre persone la cui partecipazione sia ritenuta utile, concedendo a loro anche la possibilità di intervento.

LIBRI SOCIALI

14. L’Associazione tiene il libro delle riunioni assembleari e del C.D. ed il libro degli aderenti all’Associazione. I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne fà una motivata istanza.

Art. 11 – DIMISSIONI, INTEGRAZIONE E DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. In caso di mancanza, per qualsiasi causa di uno o più componenti il C.D. comunque in numero inferiore alla metà, il Presidente procede alla sostituzione per surroga secondo l’ordine della graduatoria personale verificatasi nell’elezione assembleare, purché detti sostituzioni abbiano riportato almeno il venticinque per cento dei voti attribuiti all’ultimo degli eletti.
Qualora vengano a mancare totalmente o in parte tali presupposti, i componenti del C.D. rimangano in carica fino al reintegro dei Consiglieri mancanti, da effettuarsi mediante nuova elezione a maggiornanza di voti, dei consiglieri mancanti, nella prima Assemblea ordinaria utile.

2. Il C.D. deve considerarsi sciolto e non più in carica, qualora per dimissioni contemporanee o per qualsiasi altra causa venga a perdere la metà più uno dei suoi componenti. In tal caso il Presidente rimane in carica per l’ordinaria amministrazione, sino allo svolgimento dell’Assemblea generale che deve convocare, per le nuove elezioni, nel termine improrogabile di sasanta giorni dall’evento e da effettuarsi al massimo entro i successivi venti giorni.

3. Le dimissioni del solo Presidente comportano anche la sua decadenza da membro del C.D.
La sostituzione del Presidente dimissionario avviene secondo quanto previsto al comma 1. Il Vicepresidente dell’Associazione assume l’incarico dell’ordinaria amministrazione e convoca, nel termine improrogabile di 30 giorni dall’evento, il C.D. per procedere all’elezione del nuovo Presidente.

4. Qualora l’Assemblea generale ordinaria non approvi la relazione “morale-tecnica-finanziaria” del C.D. il Presidente e l’intero Consiglio decadono ma rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla riunione dell’Assemblea generale straordinaria che deve essere convocata, dal Presidente decaduto, nel termine improrogabile di quarantacinque giorni dalla data del voto di sfiducia e da effettuarsi al massimo entro i successivi quindici giorni.

Art. 11 – REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti è scelto, fra i soci dell’Associazione, dagli aderenti con diritto di voto nella medesima Assemblea generale in cui è eletto il C.D. Risulta eletto colui che ha riportato i maggiori suffragi.

2. Il Revisore dei Conti assiste di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del C. D.

3. Il Revisore dei Conti esercita la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione, ed appronta la relazione che correda il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale ordinaria. Deve inoltre vigilare sull’osservanza dello Statuto e delle altre norme regolamentari o di legge.

Art. 13 – INCOMPATIBILITÀ

1. Per le incompatibilità riguardanti il Presidente e i componenti del C. D., si applicano le norme emanate, in merito, dalla F.C.I. .

2. Non può essere eletto componente di Organi deliberativi e/o di controllo chi riceve compensi od onorari dall’Associazione per l’attività svolta all’interno dell’Associazione stessa.

3. La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque carica o incarico.

Art. 14 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA – CONTROVERSIE

1. I soci si impegnano ad osservare lo Statuto ed i regolamenti societari e della F.C.I., le deliberazioni e le decisioni degli Organi federali e, le normative del C.O.N.I. .

2. I soci si impegnano, altresì, a non aderire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i soci stessi in relazione alle attività societarie o nei confronti dell’Associazione.

3. Ogni controversia che possa insorgere fra i soci, per qualsiasi motivo o causa, comunque attinente l’attività sociale, sarà demandata all’inappellabile decisione di un Collegio arbitrale composto di tre MEmbri, eletti dal Presidente della C.C.A.A.A. di Novara.
I componenti del Collegio, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera ed irrituale quali amichevoli compositori. Le loro decisioni sono inappellabili ed adottate senza le formalità di procedura previste dal Codice di Procedura Civile.
L’inottemperanza alla decisioni arbitrali, così come l’azione davanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, comporteranno l’esclusione dall’Associazione del/i soci inadempienti.

Art. 15 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

2. La richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno quattro quinti dei soci aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

3. L’Assemblea all’atto di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, delibererà sul patrimonio sociale, risultante al momento dello scioglimento, che sarà devoluto ad altra Associazione o Ente avente scopi analoghi ed affiliati alla F.C.I. o destinato a finalità di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/96, numero 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

4. Copia del verbale dell’Assemblea straordinaria concernente lo scioglimento e la situazione patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, devono essere inviati per conoscenza alla F.C.I. e al Comitato Provinciale del C. O. N. I. di Novara

Art. 16 – NORME INTEGRATIVE

1. Il presente Statuto del “VELO CLUB NOVARESE – Centro Giovanile Ciclismo -Associazione Sportiva Dilettantistica”

a) è stato deliberato, con approvazione unanime dei soci in occasione dell’Assemblea generale riunità in seduta straordinaria il 26 ottobre 2004,

b) sarà inoltrato alla F. C. I. ai sensi della vigente legislazione, per acquisire il “riconoscimento ai fini sportivi”,

c) è conforme alle clausole di cui all’articolo 90, comma 17 e 18 della legge 289/2002,

d) è soggetto all’imposta di registrazione, come sancito dall’articolo 90, comma 5, della legge 289/2002

e) entra in vigore il 20/12/04, sostituendo ed annullando ogni altro precedente Statuto Sociale